Corte di Giustizia: gli accordi di distribuzione non possono vietare la vendita per via telematica salvo un’oggettiva giustificazione

23/01/2012

Con la sentenza del 13 ottobre scorso nel caso C-439/09, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha affermato che una clausola contrattuale che stabilisce il divieto alla rivendita di determinati prodotti via internet costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto ex art. 101 TFUE  se, alla luce dei prodotti di cui trattasi, risulta non oggettivamente giustificata a seguito di un esame individuale e concreto del tenore e obiettivo della clausola in parola nonchè del contesto giuridico ed economico in cui si colloca.

Il caso.
La società francese Pierre Fabre Dermo-Cosmétique del gruppo Pierre Fabre è titolare di diversi marchi di prodotti cosmetici (es. Avène) commercializzati soprattutto tramite farmacie, sia in Francia che in Europa. Nonostante siano sottratti al monopolio riservato ai farmacisti in quanto non medicinali, i prodotti in questione erano venduti esclusivamente in uno spazio fisico, con la presenza obbligatoria di un laureato in farmacia, avendo i contratti di distribuzione conclusi da Pierre Fabre escluso ogni possibilità di vendita via internet.
In relazione a tale modalità di distribuzione, l’Autorité de la concurrence francese aveva rilevato una restrizione della concorrenza contraria all’art. 81 CE (ora art. 101 TFUE) ed all’art. L. 420 1 del Codice di Commercio Francese, ragion per cui aveva imposto che la Pierre-Fabre dovesse sopprimere, nei suoi contratti di distribuzione selettiva, tutte le clausole equivalenti ad un divieto di vendita su Internet dei suoi prodotti, consentendo invece espressamente che i suoi distributori potessero fare ricorso alla distribuzione attraverso il mezzo telematico. Contro tale decisione la Pierre Fabre propose ricorso avanti alla Corte d'Appello di Parigi, la quale a sua volta rinviò alla CGUE domandando se il divieto imposto dalla Pierre Fabre costituisse effettivamente una restrizione della concorrenza per oggetto ex art. 101 n. 1 TFUE ed eventualmente se un siffatto accordo potesse beneficiare di un’esenzione per categoria o, in caso di inapplicabilità, di un’esenzione individuale ai sensi dell’art. 101 n.3, TFUE.
In risposta alla formulata questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha rilevato che  gli accordi istitutivi di un sistema di distribuzione selettiva influiscono necessariamente sulla concorrenza nel mercato comune. In assenza di un’oggettiva giustificazione, essi devono essere considerati pertanto «restrizioni per oggetto». La Corte di Giustizia precisa tuttavia che un sistema di distribuzione selettiva risulta comunque conforme al diritto dell’UE se vengono rispettati tre requisiti ovvero: a) che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio b) che  le caratteristiche del prodotto  richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l’uso corretto, una tale rete di distribuzione e infine c) che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario. La Corte, pur ricordando che spetta al giudice del rinvio esaminare se la clausola contrattuale che vieta di fatto le forme di vendita via Internet possa essere giustificata da un obiettivo legittimo, chiarisce che ai fini della corretta interpretazione della clausola non possono essere considerati gli argomenti relativi alla necessità di fornire una consulenza personalizzata al cliente né l’esigenza di tutelare l’immagine di prestigio di una certa marca di prodotti. Quanto poi alla possibilità, per il contratto di distribuzione selettiva, di beneficiare di un’esenzione per categoria, la Corte ha rilevato che una clausola contrattuale che vieta la commercializzazione via Internet ha l’effetto di restringere le vendite passive agli utenti finali intenzionati ad acquistare tramite Internet e non ubicati nella zona di riferimento fisica di un membro del sistema di distribuzione selettiva, cosìcchè la limitazione della concorrenza che viene integrarsi è tale da far perdere all’accordo il beneficio dell’esenzione generale di categoria. Un simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell’applicabilità dell’eccezione di legge di cui all’art. 101, n. 3, TFUE qualora il giudice del rinvio rilevi la sussistenza delle condizioni previste da tale disposizione.
La rilevanza della pronuncia commentata consiste nel riconoscere l’importanza della rete telematica internet quale modalità di commercializzazione dei prodotti con la conseguenza che il divieto di farvi ricorso, contrattualmente imposto dal produttore ai propri distributori, deve trovare giustificazione  in ben precise motivazioni. I produttori devono quindi preoccuparsi di verificare che gli accordi di distribuzione non includano clausole di tal genere perchè le stesse potrebbero risultare nulle, ove effettivamente si pongano in violazione della normativa sulla concorrenza.
 

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