Con la sentenza del 12 Gennaio 2012, la Suprema Corte Sezione Terza Penale ha per l’ennesima volta ribadito che in tema di risarcimento del danno ambientale tutti i soggetti differenti dallo Stato, singoli ed associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono agire per il risarcimento del danno derivante da una condotta lesiva all’ambiente solo ed esclusivamente se abbiano dato prova di aver subito - a seguito di tale condotta - la lesione di altri diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico, collettivo e generale, alla tutela dell’ambiente. Le pretese fatte valere a tale titolo dai predetti soggetti non possono tuttavia trovare accoglimento sulla base della violazione di un supposto (ma in realtà inesistente) diritto morale alla salvaguardia della sfera funzionale dell’individuo. A carico della parte vi è invece l’onere di dimostrare, in maniera puntuale e precisa, il pregiudizio patrimoniale in concreto sofferto.
Con la sentenza del 12 Gennaio 2012, la Suprema Corte Sezione Terza Penale ha per l’ennesima volta ribadito che in tema di risarcimento del danno ambientale tutti i soggetti differenti dallo Stato, singoli ed associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono agire per il risarcimento del danno derivante da una condotta lesiva all’ambiente solo ed esclusivamente se abbiano dato prova di aver subito - a seguito di tale condotta - la lesione di altri diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico, collettivo e generale, alla tutela dell’ambiente. Le pretese fatte valere a tale titolo dai predetti soggetti non possono tuttavia trovare accoglimento sulla base della violazione di un supposto (ma in realtà inesistente) diritto morale alla salvaguardia della sfera funzionale dell’individuo. A carico della parte vi è invece l’onere di dimostrare, in maniera puntuale e precisa, il pregiudizio patrimoniale in concreto sofferto.
Il caso oggetto della riferita pronuncia era giunto al vaglio della Suprema Corte a seguito del ricorso con il quale il legale rappresentante della società (omissis), riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 51, commi 1 e 2 d. lgs. 1997, n. 22 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata), contestava l’erroneità della pronuncia della Corte di Appello di Lecce, in particolare nella parte in cui riconosceva il diritto al risarcimento al danno nei confronti della Onlus Legambiente, Comitato Regionale della Puglia rilevando che il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (il “Codice dell’Ambiente”) aveva abrogato l’art. 19 del l 349/1986 attribuendo la legittimazione esclusiva a chiedere il risarcimento del danno ambientale solo ed esclusivamente allo Stato e non più agli enti locali e alle associazioni ambientalistiche. La Corte, accogliendo il predetto rilievo, ha annullato la sentenza impugnata sul punto, ricordando a supporto il proprio costante orientamento secondo il quale - in ossequio al quadro normativo odierno - la legittimazione alla costituzione di parte civile per reati ambientali spetta solo ed esclusivamente allo Stato e per esso al Ministero dell’Ambiente, prevedendosi invece che le regioni e gli enti locali, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale non hanno il potere di agire iure proprio per il risarcimento del danno, tutt’al più potendo sollecitare l’intervento statale o presentare denunce ed osservazioni nell’ambito di procedimenti finalizzati all’adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino. La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali rimane tuttavia salva per tali soggetti allorquando sollevino profili di responsabilità aquiliana per danni patrimoniali sofferti a causa della condotta lesiva del bene giuridico ambiente. In tal caso il risarcimento dei danni potrà essere loro riconosciuto, ma solo se del pregiudizio subito in relazione a posizioni soggettive patrimoniali, a specifici beni di loro appartenenza o a spese effettuate, venga fornita una precisa ed esauriente dimostrazione alla luce dei requisiti stabiliti dall’art. 2043 C.c.. Le richieste basate su allegazioni generiche o celanti nient’altro che domande di risarcimento del danno ambientale, inteso come semplice interesse alla tutela dell’ambiente, non potranno invece essere accolte.
La pronuncia si inserisce nel dibattito attinente la definizione e i limiti del danno ambientale, chiarendo in maniera si crede definitiva che la legittimazione alla costituzione di parte civile e all’azione per danno ambientale spetta unicamente allo Stato e per esso al Ministero dell’Ambiente, con esclusione dei privati, delle regioni, degli enti pubblici territoriali e delle associazioni ambientalistiche di settore. Il risarcimento del danno ambientale ha dunque natura eminentemente pubblica non lasciando spazio ad alcuna richiesta privatistica, fatto salvo il riconoscimento dei danni solo per l’ulteriore pregiudizio sofferto in relazione a diversi diritti di natura patrimoniale.