Con la sentenza C-403/08 del 4 ottobre 2011, la Corte di giustizia si è pronunciata in merito alla liceità dell’utilizzo di decodificatori stranieri al fine di poter accedere alla visione degli incontri di Premier League a condizioni più vantaggiose, in mancanza di autorizzazione da parte della società prestatrice del servizio. Nel caso di specie, alcuni centri di ristorazione del Regno Unito, attirati dal minor costo dell’abbonamento greco rispetto a quello inglese, avevano acquistato un decoder che consentiva la ricezione del canale satellitare diffuso nello Stato estero, sul quale venivano trasmessi gli incontri di Premier League. Tale utilizzo si poneva però in aperto contrasto con la clausola contenuta nel contratto concluso tra la FAPL (Football Association Premier League), società prestatrice del servizio, e gli enti di radiodiffusione nazionali, la quale subordinava la vendita degli apparecchi di decodificazione alla condizione che i clienti non utilizzassero tali schede al di fuori del territorio nazionale interessato.
La Corte ha negato che gli apparecchi di decodificazione stranieri possano qualificarsi illeciti, ai sensi dell’art. 2, lettera e) della direttiva 98/84/CE sull’accesso condizionato, atteso che tutti questi dispositivi sono stati fabbricati e immessi sul mercato dello Stato membro con l’autorizzazione del prestatore del servizio e subordinatamente al pagamento di un corrispettivo.
Il collegio ha altresì aggiunto che la restrizione contrattuale secondo cui il dispositivo può essere utilizzato solamente nel territorio dello Stato membro di emissione viola gli artt. 56 e 101 del TFUE.
L’art. 56 TFUE sancisce il principio della libera circolazione delle merci ed è incompatibile con una clausola avente l’effetto di impedire ai soggetti residenti al di fuori dello stato membro di emissione di accedere ai servizi offerti dalla FAPL. Una limitazione alla libera circolazione dei servizi potrebbe essere giustificata soltanto qualora sia idonea a tutelare i diritti di proprietà intellettuale e non imponga un sacrificio maggiore rispetto a quanto sia necessario per il raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie, a nulla vale l’argomentazione esposta dalla FAPL secondo la quale la limitazione prevista dalla clausola del contratto sarebbe una misura necessaria per garantire la remuneratività delle licenze concesse agli enti di radiodiffusione nazionali, atteso che la FAPL non può vantare alcun diritto di copyright sugli incontri della Premier League. Tali incontri, infatti, non sono qualificabili come opere dell’ingegno, in quanto privi del requisito del carattere creativo.
Ciononostante, l’art. 165 TFUE e il ventunesimo considerando della direttiva 97/36, autorizzano il legislatore nazionale a prevedere una protezione specifica per gli incontri sportivi, in considerazione della loro particolare natura, anche limitativa della libera circolazione dei servizi, a condizione che tale tutela non ecceda quanto necessario al fine di assicurare una tutela efficace ai diritti nascenti dalla privativa. Nel caso di specie, l’interesse protetto consiste nel diritto della FAPL di conseguire una remunerazione adeguata per i contratti di licenza. Tuttavia, la clausola che vieta l’uso dai dispositivi al di fuori dello stato di emissione risulta essere spropositata rispetto a quanto sarebbe necessario per garantire un adeguato compenso; essa, infatti, implica un supplemento sul prezzo della licenza che ha come unico effetto quello di determinare una compartimentazione del mercato incompatibile con lo scopo essenziale del trattato di costituire un mercato unico europeo.
Sul punto, l’art. 101, comma 1, del TFUE stabilisce che, in linea di principio, un accordo viola il Trattato qualora abbia per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, salvo che non sia possibile desumere dal suo contesto economico o giuridico altre circostanze in grado di far ritenere che tale contratto non sia idoneo a pregiudicare la concorrenzialità del mercato. Nel caso di specie, la clausola che vieta ai licenziatari qualsiasi prestazione transfrontaliera di servizi relativi agli incontri di premier League, ha come conseguenza quella di attribuire ad ogni ente di radiodiffusione una esclusività assoluta sul territorio nazionale; non risultando dal contesto economico e giuridico dei contratti di licenza conclusi tra la FAPL e i vari enti altre circostanze idonee a far ritenere che tale divieto non costituisca un ostacolo alla concorrenza, ne consegue che la clausola in questione viola l’art. 101, comma 1, TFUE.